É stata emanata visto lo stato di estrema pericolosità determinato da rifiuti e sterpaglie
TERMOLI – Dato lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi sul territorio comunale e data la nota della Prefettura con la quale si segnala la necessità di eliminare ogni potenziale pericolo, per le probabilità d’innesco e sviluppo di incendio, rappresentata dalla presenza di aree incolte limitrofe al tratto ferroviario Montenero – Petacciato – Foggia
Il Comune di Termoli comunica che dal 01 luglio al 30 settembre sarà valida l’ordinanza n° 114 del 07-07-2016 che obbliga:
1. Tutti gli enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, proprietari, possessori e/o titolari a qualsiasi titolo di terreni e aree libere ubicate nel territorio comunale di non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici bacini e/o contenitori di acque stagnanti, che possono costituire fonte di crescita e rifugio di animali (topi, ratti e insetti) o che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico-sanitari.
2. Tutti gli enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, proprietari, possessori e/o titolari a qualsiasi titolo di terreni e aree incolte ubicate in prossimità di abitazioni- attività commerciali e terreni coltivati, di tenere gli stessi appezzamenti sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, provvedendo alla periodica manutenzione con tagli della vegetazione e dell’erba da eseguirsi almeno due volte nel periodo estivo, entro i termini del 01 Luglio e 1 Settembre con divieto assoluto di lasciare depositato il taglio della vegetazione e dell’erba sui terreni poiché una volta seccatosi, rappresenterebbe possibile fonte di focolai.
3. Tutti gli enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, proprietari, possessori e/o titolari a qualsiasi titolo di terreni e aree incolte il taglio degli arbusti e delle essenze arboree che si protendono dai fondi laterali delle strade comunali, vicinali e rurali in quanto se inclinate, ammalate o costituenti “l’effetto tunnel” al di sopra della sede stradale, possono essere potenziale pericolo per la pubblica incolumità.
4. Tutti gli enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, proprietari, possessori e/o titolari a qualsiasi titolo di diritti reali di godimento su boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di adoperarsi al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. Ad essi è quindi fatto obbligo di adottare i seguenti interventi preventivi:
a. Perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (10 metri
se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero di covoni di grano, fogliame secco e/o
altro materiale combustibile su:
· Terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo–arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
· Terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
· Terreni incolti;
b. Realizzazione di tutte le operazioni di interramento delle stoppie;
c. Ripulitura della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie
protette da leggi nazionali e/o comunitarie o regionali e/ o inserite nei S.I.C. presenti
sul territorio comunale) delle aree confinanti con strade e altre vie di transito, per una
profondità di almeno metri 5;
d. Ripulitura da parte degli Enti interessati (ANAS, R.F.I., Amministrazione
Provinciale) e gestori di pubblici servizi, secondo le norme contrattuali, della
vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette da legge
nazionali e/o comunitarie e/o inserite nei S.I.C. presenti sul territorio comunale)
presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie nel rispetto delle
norme vigenti, compreso il Codice della Strada;
I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti.