TERMOLI – In occasione della festività di San Basso 2020 è stata emanata l’ordinanza n° 146 che prevede il divieto, dalle ore 8 del 4 agosto alle ore 8 del 5 agosto 2020, di detenere sulle spiagge della città a qualsiasi titolo legna, carbonella, e altro materiale che possa servire all’accensione di fuochi.
Divieto di campeggiare, accatastare legna, accendere fuochi e falò e abbandonare sull’arenile residui sia organici che non, in special modo bottiglie di vetro. Per chi non ottemperasse, sono previste sanzioni da 50 a 300 euro. Andiamo a vedere di seguito il testo integrale.
Considerato che nella notte tra il 4 e il 5 agosto, festa del Santo Patrono, vengono solitamente accesi molti falò soprattutto sulle spiagge del litorale sud;
Visto che in particolare l’accensione dei fuochi sull’arenile rappresenta un danno per l’ambiente e può essere pericolosa in prossimità di stabilimenti balneari e di civili abitazioni;
Ritenuto che in passato si sono registrate problematiche di sicurezza pubblica, privata e di igiene pubblica dovute all’abbandono indiscriminato sull’arenile dei residui dell’attività di accensione di fuochi e falò e per l’abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro al di fuori dei contenitori;
Ritenuto, quindi, dover vietare sulle spiagge di competenza di questo Comune qualsiasi forma di bivacco, campeggio ed accensione di fuochi e falò nella notte tra il 4 e 5 agosto c.a., anche tenuto conto dell’esigenza di evitare occasioni di assembramenti di persone, vietati a causa dell’epidemia da COVID- 19;
Vista l’ordinanza balneare nr.1/2020 della Regione Molise;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visti il Regolamento Comunale e lo Statuto
ORDINA
Sulle spiagge di pertinenza del Comune di Termoli è fatto divieto a chiunque di:
– detenere a qualsiasi titolo legna, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire
all’accensione dei fuochi
– campeggiare, accatastare legna, accendere fuochi e falò e abbandonare sull’arenile residui sia organici che no, in special modo bottiglie di vetro dalle ore 08,00 del 4 agosto alle ore 08,00 del 5 agosto 2020;
DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line dell’Ente e sul sito Istituzionale del Comune di Termoli e la comunicazione agli organi di stampa ai fini della massima divulgazione;
AVVISA
Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni di legge, le violazioni delle disposizioni e prescrizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art.7 bis comma 1.bis del D.Lgs.267/2000 con una somma da € 50,00 a € 300,00.
Il Comando di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Molise, ai sensi dell’articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.