L’articolo 5 del regolamento, che riportiamo integralmente, indica invece tutti i soggetti esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: a) Minori fino al decimo anno di età; b) I malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore; c) Chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale per un massimo di due persone per paziente; d) Per le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati; e) Gli autisti di autobus dei gruppi organizzati; f) Le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. 104/1992 e i loro rispettivi accompagnatori, nel numero di uno per quelli maggiorenni, due per coloro che sono minorenni; g) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario; h) Gli appartenenti alle forze di Polizia statali e locali, Carabinieri, corpo dei Vigili del fuoco, Guardia di Finanza, Protezione Civile ed enti equiparati soggiornanti per esigenze di servizio.
1) I gruppi di studenti che soggiornano in occasione di una gita scolastica ed i rispettivi accompagnatori, sono tenuti al pagamento del 50% dell’imposta; ]) I gestori e i lavoratori che alloggiano nella struttura e non residenti nel territorio comunale; k) Gli studenti universitari regolarmente iscritti ai corsi di laurea presso l’UNIMOL sede di Termoli; 2. Le esenzioni di cui ai punti b) e c) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
L’articolo 6, invece, al punto 3 si occupa dei versamenti a carico dei gestori che sono così indicati: 3. Il gestore dela struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Termoli delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, e precisamente con le seguenti modalità: a) Entro il 15 (quindici) aprile, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo; b) Entro il 15 (quindici) luglio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di aprile, maggio e giugno; c) Entro il 15 (quindici) ottobre, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di luglio, agosto e settembre; d) Entro il 15 (quindici) gennaio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Infine, quando sarà definita la piattaforma per la gestione dell’imposta di soggiorno , verranno organizzati degli incontri tematici con le associazioni datoriali e i gestori delle strutture alberghiere ed extralberghiere per illustrare al meglio tutte le informazioni necessarie a rendere fruibile il servizio fornendo tutti i chiarimenti necessari per una più corretta e snella gestione dell’imposta di soggiorno.
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