CAMPOBASSO – Il sindaco di Campobasso, Marialuisa Forte, ha emesso un’ordinanza sul tema prevenzione incendi e pulizia fondi. Di seguito i punti salienti del documento.
1. fino al 30 settembre 2024, nei terreni agricoli e boschivi e lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale, è fatto divieto di:
a. accendere fuochi;
b. usare apparecchi a fiamma libera e/o ad alimentazione elettrica che possano emettere scintille;
c. compiere ogni altra azione che possa generare fiamme libere;
2. in ottemperanza alla L.R. 04.03.2005, n.ro 8, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 12 giugno 2008, n.ro 17, ed al Decreto del Presidente della Regione Molise n.ro 59 del 22.06.2017, a rettifica del D.P.R.M. n.ro 58 del 22.06.2017, sempre pubblicato sul B.U.R.M. 01.07.2017, n.ro 31, fino al 30 settembre c.a., nei fondi coltivati ed in quelli incolti, il divieto di bruciare stoppie, erbe residuali ed erbe infestanti;
3. ai proprietari di fondi confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico, di rimuovere per una fascia di larghezza non inferiore a mt 10 (dieci) le sterpaglie e la vegetazione secca presente;
4. ai proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati (quali giardini, aree incolte e/o lotti inedificati), siano essi ricadenti in centro urbano o nell’agro del Comune di Campobasso, qualora non avessero ancora adempiuto, l’effettuazione di interventi di pulizia, a propria cura e spese, della vegetazione infestante e quella depositata e/o ogni altro elemento insistente sul proprio fondo che possa in qualche modo accrescere il pericolo di incendi, il tutto a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
5. i titolari di serbatoi fissi di GPL, gasolio o altri carburanti, l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al deposito, per un raggio non inferiore a mt 5 (cinque);
6. l’obbligo, ai conduttori di automezzi agricoli a scoppio, durante l’uso, di applicare all’estremità del tubo di scappamento idoneo dispositivo parascintille;
7. l’obbligo, ai proprietari e/o conduttori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo di lasciare intorno alle citate costruzioni, una fascia di rispetto completamente sgombra da vegetazione secca di larghezza non inferiore a mt 10 (dieci).
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