Il nuovo canale di comunicazione tra lavoratore e Istituto sostituisce le modalità sino ad oggi in uso (e-mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale di competenza o comunicazione mediante Contact center), che rimangono tuttavia ancora valide nei casi di indisponibilità del servizio telematico.
Con l’occasione, si ricorda che non è invece possibile richiedere al medico curante di richiamare il certificato telematico, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l’indirizzo di reperibilità in esso riportato.
Il cittadino lavoratore, previa autenticazione tramite le credenziali necessarie per l’utilizzo dei servizi telematici INPS, può accedere, dal portale web dell’Istituto, attraverso la sezione dedicata ai “Servizi Online”, allo “Sportello al cittadino per le VMC”. Il servizio consente, attraverso la navigazione fra diverse funzioni, di seguito illustrate, la comunicazione e la gestione, nell’ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quella comunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi o anche con altra comunicazione.
“Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”: la funzione permette la comunicazione di un nuovo indirizzo di reperibilità per un’eventuale visita di controllo domiciliare. Per uno stesso certificato di malattia il cittadino può comunicare più reperibilità successive. Sul punto si precisa quanto segue:
Il cittadino, dopo essersi autenticato, dispone di due differenti funzioni da esercitare, esclusivamente in riferimento ad un preciso certificato di malattia in corso di prognosi, mediante i seguenti campi:
Comunica indirizzo reperibilità, per indicare una nuova reperibilità che viene considerata utile a decorrere almeno dal giorno successivo a quello dell’avvenuta comunicazione;
Indirizzi comunicati, per consultare tutti i propri indirizzi di reperibilità comunicati all’Istituto.
Tale servizio, come ribadito nella circolare INPS n. 106/2020 alla quale si rinvia per ulteriori dettagli sulla materia, non esonera il lavoratore dall’effettuare le comunicazioni previste al proprio datore di lavoro, sulla base del contratto di riferimento.
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