ISERNIA – La Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019, art. 1, commi 738-783) ha unificato, a partire dall’anno di imposta 2020, l’IMU e la TASI. La nuova IMU mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi ed oggettivi disciplinati dalla normativa vigente nel 2019.
Il pagamento dell’imposta avviene in due rate:
- 16 giugno per l’acconto;
- 16 dicembre per il saldo.
Resta la facoltà per il contribuente di provvedere al pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. L’intenzione di questa Amministrazione è quella di mantenere inalterata la precedente pressione fiscale (IMU 2019 all’8,6 per mille + TASI 2019 al 2 per mille = IMU 2020 al 10,60 per mille).
Pertanto, nelle more dell’approvazione delle nuove aliquote IMU, al fine di assolvere al pagamento dell’acconto, si dovranno utilizzare le seguenti aliquote:
- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille con detrazione per abitazione principale di € 200,00;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all’1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
I codici tributo da utilizzare per il pagamento, tramite nodello F24, sono i seguenti:
- 3912 – abitazione principale e relative pertinenze;
- 3913 – fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3916 – aree fabbricabili;
- 3918 – altri fabbricati;
- 3925 – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato;
- 3930 – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento comune;
- 3939 – per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.