“Il Tar – si legge nella sentenza – ha ritenuto scaduta la Via e, quindi, illegittima la proroga, perché la Via, rilasciata con delibera di G.R. n. 88/2013, ha avuto una efficacia di cinque anni a partire dal 1° marzo 2013, data di sua pubblicazione sul BURM al n. 6. Conseguentemente, il 1° marzo 2018 la stessa avrebbe cessato i suoi effetti”.
“La ricostruzione del Tar – sottolinea il Consiglio di Stato – non tiene però in debito conto la circostanza che, prima della scadenza del termine di efficacia della Via, si è svolta la conferenza di servizi, ai sensi e per le finalità degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 383/1994, nella quale è stato approvato l’intervento oggetto del presente giudizio all’unanimità, con la partecipazione anche della Regione. Tali conclusioni non possono essere condivise perché offrono una lettura della conferenza di servizi eccessivamente disancorata dal generale quadro normativo che deve essere necessariamente integrato con quello speciale”.
Il progetto del lotto ‘0’ è stato contestato anche da un comitato civico denominato ‘No Lotto Zero’ con diverse manifestazioni anche sull’area del cantiere e in occasione della visita del Ministro Salvini. La realizzazione del lotto consentirà anche il completamento della superstrada Isernia-Castel di Sangro.
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