“Nel caso di specie – spiega il legale in una nota – i ricorrenti hanno allegato nel ricorso introduttivo del giudizio di aver prestato servizio di pronta disponibilità notturna e festiva cosiddetta attiva, ossia con effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, nei giorni indicati nei relativi estratti del cartellino marcatempo, i quali sono prove documentali riconducibili allo stesso datore di lavoro”. I sanitari hanno, inoltre, lamentato “il mancato godimento di riposi compensativi e l’adibizione a turni di lavoro ordinario nel giorno successivo allo svolgimento del turno di pronta disponibilità”.
“Si legge nella sentenza – conclude l’avvocato – che, ove la prestazione venga effettivamente resa in regime di reperibilità attiva, la stessa non può non essere computata nel numero di ore complessivamente lavorate dal dirigente e deve anche essere considerata quale impeditiva del necessario riposo settimanale, sicché, in caso di chiamata effettiva del dipendente, e a prescindere da una sua richiesta, andrà comunque riconosciuto il diritto alla fruizione del riposo compensativo”.
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