Di seguito il testo integrale dell’ordinanza.
PREMESSO che la vendita al dettaglio su aree pubbliche (mercato settimanale) può essere svolta con la richiesta di assegnazione di un’area a seguito di espletamento di bando, oppure partecipando alle operazioni di spunta, ovvero all’assegnazione temporanea di un posto temporaneamente vacante il giorno di svolgimento dei mercati settimanali che, a Termoli, si svolgono dal lunedì al sabato dalle ore 06:00 alle ore 14:00 in via Inghilterra (n° posteggi 25), via F.lli Brigida (n°. posteggi 4), ed in forma sperimentale nel quartiere di Difesa Grande (n° posteggi 6);
ATTESO che, in attuazione delle raccomandazioni e cautele prescritte dall’autorità governativa, il Comune di Termoli ha posto in atto a livello locale una serie di misure utili a impedire la diffusione del contagio epidemiologico da virus COVID – 19, agendo su fattori quali le occasioni di assembramento, ed in ogni caso riducendo al massimo la mobilità delle persone;
CONSIDERATO che, allo scopo di assicurare tutte le misure preventive di contenimento del contagio (definita dall’OMS pandemia) indicate dal Governo Centrale, si è reso necessario ampliare le distanze tra i banchi di vendita di prodotti ortofrutticoli e floreali nei mercati settimanali, e di conseguenza, a causa del restringimento degli spazi disponibili alla vendita, limitare la partecipazione ai predetti mercati ai soli assegnatari di posteggio, precludendo la partecipazione agli spuntisti;
DATO ATTO che tali limitazioni alla vendita nei mercati settimanali sono stati introdotti con l’Ordinanza n. 72 del 17/04/2020, con validità fino al 3 maggio 2020;
CONSIDERATO che, da ultimo, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha esteso l’efficacia delle misure di contenimento del contagio dal coronavirus fino al 17 maggio 2020;
RITENUTO, conseguentemente, di dover prorogare le limitazioni alla vendita nei mercati settimanali, di cui alla citata Ordinanza n. 72/2020, fino alla stessa data del 17 maggio 2020;
PRESO ATTO che ricorrano le condizioni di estrema necessità e urgenza richiamate dall’art. 3 del Decreto Legge 23/2/2020 nr. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e seguenti per l’adozione dei provvedimenti straordinari in materia sanitaria e di igiene pubblica previsti dall’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267;
DATO ATTO, infine, che con l’adozione delle presente ordinanza non si contravviene al disposto dell’art. 3, comma 2, del D. L. n. 19 del 25/03/2020;
VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
ORDINA
in via precauzionale, con la finalità di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio comunale, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020:
DISPONE
AVVERTE
le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
INFORMA
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Molise, ai sensi dell’articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
L'Opinionista © since 2008 - Molise News 24 supplemento a L'Opinionista Giornale Online
reg. tribunale Pescara n.08/2008 - iscrizione al ROC n°17982 - P.iva 01873660680
Pubblicità - Contatti - Privacy Policy - Cookie Policy