VENAFRO – Nella giornata odierna è stata emanata l’ordinanza numero 30 del Comune di Venafro su chiusura al pubblico della villa comunale e disciplina delle modalità di accesso al cimitero comunale. Di seguito indichiamo quanto prevedono i tre punti riportati:
1) a far data dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020, è disposta la chiusura al pubblico della
villa comunale;
2) nei giorni 4 e 5 maggio 2020 è disposta la chiusura al pubblico del cimitero comunale, salvi i casi di necessità legati ai servizi essenziali cimiteriali;
3) a far data dal 6 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 l’accesso del pubblico al cimitero comunale è disciplinato come segue:
a) il cimitero rimarrà aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:30, con chiusura la domenica;
b) all’interno del cimitero e nelle aree di attesa ad esso prospicienti, è obbligatorio l’uso di mascherine e guanti (o, in alternativa all’uso di guanti, l’uso di soluzioni disinfettanti) e il rispetto della distanza interpersonale di due metri;
c) sono vietati assembramenti;
d) l’ingresso sarà contingentato nel numero, in modo da far sì che all’interno del cimitero siano presenti contemporaneamente non oltre 50 persone, con possibilità di diminuire gli accessi in quei casi in cui sia riscontrata la concentrazione di un numero eccessivo di persone in un’area limitata, tale da rendere difficoltoso il rispetto della distanza interpersonale di due metri;
e) l’ingresso avverrà obbligatoriamente attraverso il cancello pedonale di ingresso al cimitero “storico” (lato postazione necroforo), mentre l’uscita dovrà essere effettuata obbligatoriamente attraverso il cancello del cimitero “nuovo” o, in alternativa, attraverso l’accesso lato parcheggio;
f) ciascuno potrà rimanere all’interno del cimitero per non più di un’ora, onde consentire l’ingresso anche ad altri;
g) l’accesso è consentito soltanto a un soggetto per nucleo familiare, salvo il caso di coloro che, per la propria condizione fisica, anche legata all’età avanzata, necessitino assolutamente di essere accompagnati da una persona;
h) all’interno di ciascuna cappella non potrà essere presente più di una persona contemporaneamente;
i) in occasione dei riti funebri consentiti è vietato l’accesso a persone diverse da quelle ammesse ai predetti riti, nella mezz’ora precedente all’orario fissato per l’inizio e in quella successiva alla sua conclusione;
j) in relazione alle previsioni statali relative al numero massimo di persone ammesse ai riti funebri, è fatto obbligo ai familiari del deceduto o, in alternativa, all’agenzia di onoranze funebri incaricata di comunicare preventivamente al Comune l’elenco dei nominativi delle predette persone ammesse, non superiore al numero massimo consentito;
k) onde consentire alle persone eventualmente in attesa di accedere al cimitero di poterlo fare su area adeguata e in condizioni di sicurezza, è vietata la fermata e la sosta di qualunque mezzo privato sull’area antistante al muretto di recinzione del cimitero “storico”; in tale area è consentita soltanto la fermata ai veicoli che trasportino persone che, per la propria condizione fisica, anche legata all’età avanzata, abbiano difficoltà a deambulare, e soltanto per il tempo strettamente necessario a farle scendere dai predetti veicoli, nonché ai veicoli delle agenzie di onoranze funebri, ove strettamente necessario all’espletamento dei servizi in occasione dei riti funebri.
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