Venafro in subbuglio, annullamento dell’aggiudicazione degli avvisi Tari: la presa di posizione della società

153

VENAFRO – Riflettori puntati sull’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, e del relativo contratto, inerente il servizio di stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi Tari.

Grande clamore ha suscitato la vicenda, intorno a cui ruotano innumerevoli polemiche, che ha per oggetto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, e del relativo contratto, inerente il servizio di stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi Tari.

Il bando di gara per l’affidamento di tale servizio era stato vinto nei giorni scorsi da una società locale di servizio postale privato. Le polemiche sembrano siano scaturite dai dubbi mossi dalle “società concorrenti” riguardo la presunta mancanza, da parte della società che si è aggiudicata l’appalto, dei requisiti richiesti dal bando di gara. Dubbi, questi, che hanno portato i concorrenti a sollecitare l’Ufficio Tributi del Comune di Venafro a far chiarezza sulla vicenda. Si deve evidenziare, però, che nella città di Venafro esistono, al momento, solamente due società di servizio postale privato, informazione nota all’intera cittadinanza.

Il requisito posto sotto accusa reca la denominazione “licenza individuale”, senza la quale in ogni caso si può lavorare nel settore. Nello specifico detta licenza ai sensi del “DECRETO LEGISLATIVO 22 luglio 1999 n. 261 art. 5, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011 n .58; DELIBERA AGCOM 129/15/CONS; DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 2015, consente di svolgere i seguenti servizi non riservati esclusivamente a Poste Italiane ma rientranti nel servizio universale:
raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati che non siano attinenti alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1992, n.890, e s.m.i. e servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
IL RILASCIO DELLA LICENZA INDIVIDUALE NON E’ RICHIESTO PER L’ATTIVITA’ DI SOLO AUTOTRASPORTO
Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto della stessa è di novanta giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero. “(Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it)

A poco meno di una settimana dalla scadenza della prima rata della Tari, in seguito alla revoca dell’aggiudicazione dei servizi postali, che coinvolgono il Settore Finanza e Tributi del Comune di Venafro, e che hanno coinvolto alcune testate giornalistiche della carta stampata locale, ancora molte domande dei cittadini rimangono senza risposta.

Secondo la deontologia giornalistica corretta è sempre richiesto in questi casi il dare la notizia e contestualmente dare voce alle parti in causa, riservando spazio anche per la replica della parte in oggetto, oltre che ad interpellare il dirigente che ha emesso la determina.

Per questi motivi abbiamo chiesto a L.V. , Amministratore della G.L.Servizi , una dichiarazione volta al chiarimento, al fine di rispondere alle domande della cittadinanza, dichiarazione che riportiamo qui di seguito:

Avendo appreso con grande stupore la motivazione posta alla base della revoca dell’aggiudicazione inerente i servizi postali relativi alla Tari, ritengo doveroso, a tutela dell’immagine commerciale della società che rappresento,  e della tranquillità degli utenti, evidenziare che la stessa società è in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni  previste dalla normativa vigente per il regolare espletamento del servizio di stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi Tari. In particolare, mi preme specificare che, alla data dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, la G.L. Servizi era in possesso della Licenza Individuale prevista dal D.Lgs. n.261/99, come modificato dal D.Lgs. n.58/2011, regolarmente rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico. In ogni caso, come specificato a suo tempo all’ente di riferimento, la società poteva e può svolgere il servizio oggetto del bando di gara, in quanto in possesso dell’autorizzazione generale prevista dalla normativa sopra citata.

La società G.L.Servizi si riserva di percorrere tutte le vie, anche legali se necessario, per tutelare la propria immagine e per ristabilire la verità sul lavoro di una società che opera nel settore da tempo con grande dedizione. Così come, sempre al fine di garantire una trasparenza assoluta, la società chiederà nelle sedi adatte di verificare le responsabilità degli uffici comunali preposti e dei loro dirigenti.

La vicenda risulta al momento al vaglio delle autorità competenti, che si baseranno solamente sui dati oggettivi inerenti le leggi vigenti e lasciando da parte le congetture che aleggiano intorno al caso in questione.